IL COMPENSO DELL’ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: COME VIENE STABILITO E COSA COMPRENDE?

Una delle domande più frequenti nei condomini riguarda il compenso dell’amministratore condominiale. Come viene stabilito? Da cosa dipende la cifra che si paga ogni anno? E, soprattutto, cosa comprende?

 

Vediamolo insieme.

 

🔺Il compenso va approvato dall’assemblea

Cominciamo col dire che l’amministratore di condominio non ha uno stipendio fisso stabilito dalla legge. Ogni volta che viene nominato o riconfermato, il suo compenso deve essere approvato dall’assemblea condominiale. La cifra proposta dall’amministratore va indicata chiaramente nella convocazione dell’assemblea e votata. In mancanza di un’approvazione, la nomina dell’amministratore è nulla.

 

🔺Da cosa dipende il compenso?

Il compenso dell’amministratore può variare in base a diversi fattori:

✔️Numero di unità immobiliari (più è grande il condominio, maggiore sarà il lavoro di gestione);
✔️Tipologia di servizi offerti (gestione contabile, supporto legale, interventi straordinari, ecc.);
✔️Situazione del condominio (un condominio con molte controversie o lavori straordinari richiederà più tempo e responsabilità);
✔️Esperienza e competenze dell’amministratore.

In genere, il compenso viene proposto come cifra annuale e suddiviso tra i condomini in base ai millesimi.

 

🔺Compenso fisso o variabile?

Di solito il compenso si distingue tra:

✔️ fisso: riguarda la gestione ordinaria (assemblee, contabilità, rapporti con i fornitori, ecc.);
✔️ straordinario: legato a lavori o interventi straordinari che richiedono un impegno aggiuntivo (esempio: ristrutturazioni, contenziosi legali, ecc.). Anche questi vanno approvati dall’assemblea.

 

🔺Cosa comprende il compenso ordinario?

Un buon amministratore chiarirà in anticipo cosa è incluso nel suo onorario fisso. In linea generale, comprende:

✅ Convocazione e gestione dell’assemblea ordinaria;
✅ Cura della contabilità e dei bilanci;
✅ Gestione dei fornitori e delle manutenzioni ordinarie;
✅ Adempimenti fiscali e legali;
✅ Comunicazioni ai condomini.

Attenzione! Tutto ciò che esula dalla gestione ordinaria (assemblee straordinarie, pratiche legali, perizie, ecc.) può essere oggetto di un compenso extra.

 

🔺Il compenso dell’amministratore non è una spesa, ma un investimento!

Affidarsi a un amministratore professionale e competente non è solo una spesa da suddividere: è un investimento per la gestione efficiente, trasparente e serena del condominio. Un amministratore “sotto-pagato” rischia di riflettersi in un servizio approssimativo e in problemi ben più costosi nel lungo termine.

 

Ogni condominio ha le sue esigenze, ed è giusto che il compenso dell’amministratore sia proporzionato al lavoro richiesto. L’importante è che tutto sia chiaro e trasparente sin dall’inizio, per garantire serenità e rispetto reciproco.

PARCHEGGI SELVAGGI IN CONDOMINIO: COSA FARE?

Tensioni in condominio? Quello dei parcheggi selvaggi è uno delle principali cause! Auto lasciate fuori posto, auto fermate negli spazi comuni, davanti ai garage o addirittura nei posti assegnati ad altri condomini creano inevitabilmente disagi, discussioni e, nei casi peggiori, vere e proprie liti condominiali.

Ma come si può affrontare questo problema in modo concreto e legale?

 

🔺Quali sono gli spazi dove è lecito parcheggiare?

Cominciamo facendo una distinzione tra:

  •   Posti auto di proprietà privata, indicati nei singoli atti di compravendita o nei millesimi;
  • ⁠  ⁠Posti assegnati in uso esclusivo, tramite regolamento;
  • ⁠  ⁠Aree comuni, utilizzabili da tutti i condomini;
  • ⁠  ⁠Zone vietate al parcheggio, come passaggi pedonali, corsie di manovra, aree verdi o spazi antincendio.

Attenzione! Chi parcheggia fuori dal proprio spazio, o, peggio, impedisce l’accesso ad altri, sta violando sia il regolamento condominiale, sia i principi generali del Codice Civile (art. 1102 c.c., uso corretto delle parti comuni).

 

🔺Cosa può fare l’amministratore?

L’amministratore ha il dovere di intervenire, ma sempre nel rispetto delle sue competenze.

In caso di parcheggi abusivi può:

  • ⁠  ⁠Inviare richiami scritti o diffide ai responsabili;
  • ⁠  ⁠Proporre all’assemblea sanzioni regolamentari (ai sensi dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) 
  • ⁠  ⁠Richiedere la segnaletica verticale e orizzontale per chiarire i limiti degli spazi;
  • ⁠  ⁠Segnalare i casi più gravi alle forze dell’ordine, ad esempio se si  blocca un’uscita d’emergenza o un passo carrabile.

 

🔺L’amministratore può far rimuovere l’auto?

NO! L’amministratore non può chiamare il carro attrezzi di sua iniziativa. La rimozione forzata può avvenire solo su intervento della polizia municipale, nei casi previsti dal Codice della Strada. Se un’auto ostruisce un passo carrabile, l’ingresso del garage o mette a rischio la sicurezza,si deve  contattare direttamente i vigili urbani per richiedere l’intervento.

 

🔺In conclusione

Il parcheggio è un diritto, ma deve essere esercitato con rispetto delle regole e degli spazi altrui. Quando questo non accade, è compito dell’amministratore intervenire con fermezza, ma anche con buon senso, per riportare l’ordine e tutelare il quieto vivere.

CONDOMINIO: GLI ANIMALI POSSONO ENTRARE IN ASCENSORE?

Inutile dire che questo è uno dei temi che più spesso crea dubbi e discussioni nei condomini! Alcuni condomini trovano del tutto normale far entrare i propri animali domestici in ascensore, altri si lamentano per gli odori, i peli o semplicemente perché hanno paura.

  • ⁠  ⁠Ma cosa dice la legge?
  • ⁠  ⁠E cosa può fare l’amministratore quando scoppiano questi piccoli conflitti quotidiani?

 

🔺È vietato avere animali  in condominio?

No, la presenza degli animali domestici in condominio non può essere vietata. Lo stabilisce in modo chiaro la legge n. 220 del 2012, che ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile: nei regolamenti condominiali non possono essere inserite norme che impediscano ai condomini di tenere animali domestici nella propria abitazione.

 

🔺E per l’ascensore?Possono usarlo?

Sì, in linea generale gli animali possono accedere all’ascensore insieme al loro proprietario. L’ascensore è una parte comune dell’edificio e, come tale, è utilizzabile da tutti, a condizione che non si danneggi il bene comune né si limiti la libertà degli altri condomini.

 

Attenzione! Facciamo l’esempio dei cani. Anche se non è vietato farli  entrare in ascensore, ci sono delle regole di comportamento da seguire:

1) Il cane deve essere condotto al guinzaglio e, se previsto dalle ordinanze comunali o se necessario per la sicurezza, anche con la museruola.
2) È importante che l’animale sia pulito e tranquillo, per non infastidire gli altri utenti dell’ascensore.
3) Se l’animale sporca o lascia peli, il proprietario deve provvedere immediatamente alla pulizia.

 

🔺Il regolamento condominiale lo può vietare?

Qui bisogna fare una distinzione. Se il regolamento è stato approvato dall’assemblea a “maggioranza” e prevede un divieto generico di animali in ascensore, quel divieto non è valido! Al contrario, se si tratta di un regolamento contrattuale, cioè approvato all’unanimità da “tutti i proprietari” e registrato, la questione è più delicata.

 

Nota importante!

Mentre in passato alcuni tribunali hanno ritenuto legittimi questi divieti, oggi la giurisprudenza tende a tutelare il diritto del condomino a muoversi liberamente con il proprio animale, anche nelle parti comuni, come scale, cortili e appunto ascensori, purché questo avvenga nel rispetto degli altri.

 

🔺Cosa può fare l’amministratore?

L’amministratore di condominio non può impedire di per sé l’accesso del cane all’ascensore, ma può intervenire in caso di comportamenti scorretti. Se ci sono lamentele per sporcizia, odori o animali non controllati, è suo dovere richiamare il proprietario e invitare al rispetto delle regole di igiene e decoro. In presenza di conflitti ripetuti, può anche proporre all’assemblea l’adozione di semplici regole, come l’uso obbligatorio del guinzaglio e della museruola, la pulizia in caso di sporco, o l’obbligo di non occupare l’ascensore quando ci sono altre persone impaurite o infastidite dalla presenza del cane.

 

🔺 E se qualcuno ha paura del cane?

La convivenza in condominio richiede sempre buon senso (ed educazione!!).  Ossia… se un condomino ha paura dei cani o non si sente a suo agio a condividere l’ascensore con un animale, è importante trovare soluzioni pratiche. A volte basta un accordo tra vicini: ad esempio, entrare uno per volta, oppure aspettare il turno successivo. Il cane non può essere escluso dal diritto di usare l’ascensore, ma occorre gestire queste situazioni con rispetto e cortesia reciproca.

 

🔺Conclusione

In sintesi: sì, gli animali domestici possono entrare in ascensore, a condizione che vengano rispettate alcune regole basilari di educazione e convivenza. Il buon senso resta sempre la chiave per evitare liti e garantire una vita condominiale serena. Chi ha un animale ha il diritto di utilizzarlo per gli spostamenti all’interno del condominio, ma anche il dovere di assicurarsi che questo non diventi un problema per gli altri.

 

Così tutti, bipedi “senzienti” e quadrupedi, possono vivere in armonia sotto lo stesso tetto.

CONDOMINIO: SI POSSONO TENERE I RIFIUTI SUL BALCONE?

Tra i temi più discussi all’interno dei condomini c’è sicuramente quello della gestione dei rifiuti, in particolare quando questi vengono lasciati sui balconi. Una pratica, questa, che, purtroppo, può generare disagi, cattivi odori e malumori tra vicini. Ma, quindi, vi chiederete: è vietata? Vediamo cosa dicono le norme e come può intervenire l’amministratore.

🔺I balconi sono privati, ma è tutto concesso?

In linea generale, i balconi fanno parte della proprietà esclusiva dell’appartamento. Questo significa che ciascun condomino può utilizzarli liberamente, nel rispetto delle regole comuni e della convivenza civile. Tuttavia, ci sono dei limiti: ad esempio, non è ammesso un uso che arrechi danno agli altri condomini o che comprometta il decoro dell’edificio. Ed è qui entra in scena il dibattito sul tema dei rifiuti….

 

🔺 È vietato tenere la spazzatura sul balcone?

Non esiste una norma che vieti in modo esplicito di tenere un sacchetto dei rifiuti sul proprio balcone. Nonostante ciò, accumulare sistematicamente rifiuti in bella vista può essere considerato una violazione delle norme sul decoro architettonico e, in alcuni casi, una fonte di disturbo o pericolo per la salute pubblica. Le situazioni più problematiche si verificano quando:
• i rifiuti emanano cattivi odori;
• attirano insetti o animali;
• rilasciano liquidi che colano sui balconi sottostanti;
• compromettono l’estetica del fabbricato.
In questi casi, il comportamento del condomino che lascia i rifiuti sul proprio balcone può violare l’art. 844 del Codice Civile, che disciplina le immissioni (odori, rumori, fumi, ecc.) tra proprietà vicine.

🔺 E se qualcuno lancia oggetti o spazzatura dal balcone?

Attenzione! Qui, la questione si fa molto più seria: gettare oggetti o rifiuti dal balcone è un reato, punito dall’art. 674 del Codice Penale. La norma riguarda il cosiddetto “getto pericoloso di cose” e si applica ogni volta che qualcosa viene lanciato, anche senza causare danni concreti, ma con potenziale pericolo o disturbo per altri. Non si parla solo di bottiglie o oggetti pesanti: anche acqua sporca, sigarette, ceneri o terriccio delle piante possono essere motivo di sanzione.

🔺 Cosa può fare l’amministratore?

L’amministratore ha il compito di garantire il rispetto del regolamento condominiale e di tutelare l’igiene e la sicurezza dello stabile. In caso di comportamenti scorretti come quello dei rifiuti sui balconi, può:
• inviare una comunicazione scritta al condomino interessato;
• convocare l’assemblea per discutere la questione;
• in casi più gravi, segnalare il problema alle autorità competenti (ASL, Polizia Locale).

🔺 Si può vietare questo comportamento nel regolamento condominiale?

Alcuni regolamenti condominiali contengono disposizioni esplicite sul deposito dei rifiuti o sull’uso dei balconi. In tal caso, queste devono essere rispettate da tutti i condomini. Attenzione!! È importante ricordare che il regolamento approvato all’unanimità ha valore contrattuale e, quindi, è vincolante anche per i futuri acquirenti degli appartamenti.

🔺In breve: cosa è permesso e cosa no?

  1. Sacchetto della spazzatura lasciato per poche ore sul balcone?
    Sì (con cautela) e meglio se non visibile e in contenitori chiusi!
  2. Accumulo costante di rifiuti sul balcone?
    No!! Rischio di violazioni per decoro e igiene!
  3. Liquidi che colano dai vasi o dai rifiuti?
    No!! Possibile violazione dell’art. 844 c.c.!
  4. Getto di oggetti o spazzatura dal balcone?
    Assolutamente no!! Comportamento penalmente rilevante (art. 674 c.p.)

 

🔺 In Conclusione

  • ⁠Il deposito occasionale e discreto dei rifiuti sul proprio balcone, in attesa della raccolta, è tollerabile, ma solo se non crea disagio agli altri.
  • ⁠Il balcone non deve diventare un punto fisso di raccolta, esponendo l’intero stabile a problemi igienici, estetici e di convivenza.
  • ⁠Il buon senso, prima delle norme, dovrebbe sempre guidare il comportamento di ciascun condomino!!
  • ⁠E quando il buon senso e l’educazione di base mancano, è compito dell’amministratore – e, se necessario, delle autorità – intervenire per garantire un ambiente civile e rispettoso per tutti!

TENDE DA SOLE IN CONDOMINIO : LIMITI E REGOLE

L’installazione di una tenda da sole esterna in condominio può risolvere diversi problemi: proteggere le stanze dalla luce diretta del sole, riparare un balcone dalla pioggia, regalare la privacy di balconi, terrazzì e spazi esterni.
Attenzione, però, perché occorre valutare attentamente sia il regolamento di condominio, che ciò che è stabilito dal comune di residenza.

🔺 Il Decreto Salva Casa
Il DL 69/2024 Salva Casa (entrato in vigore il 30 maggio 2024) ha inserito nel novero dei lavori di edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.

Gli aspetti fondamentali a cui bisogna prestare attenzione, qualora si pensasse alla realizzazione di tali opere, sono svariati. Ne elenchiamo alcuni:

1) Queste opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, causando di variazioni di volumi e di superfici;

2) le caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico delle suddette opere non devono essere ingombranti, piuttosto devono ridurre al minimo l’impatto visivo e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche (art. 6 b-ter DPR 380/2001).

3) occorre sempre verificare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici. Questo significa che in alcune strade o zone di particolare interesse architettonico e/o ambientale possa essere addirittura vietata la collocazione delle tende sulle facciate, oppure che per farlo occorra l’utorizzazione del Comune ( in taluni casi persino quella della Soprintendenza).

🔺 Tende e regolamento di condominio
Può anche accadere che una clausola del regolamento, predisposto dal costruttore, vieti l’installazione di tende da sole. Essendo questa di natura contrattuale – se manca l’accordo di TUTTE le parti interessate – qualunque delibera assembleare con la quale si decide di eliminare a maggioranza il divieto di installare tende da sole nel condominio.. sarebbe NULLA.
Se invece nel regolamento di condominio sono contenute le caratteristiche delle tende e del colore del tessuto, il singolo condòmino potrà installare esclusivamente il modello predefinito; in caso contrario potrebbe essere un giudice a costringerlo a uniformarsi alle indicazioni regolamentari.

Attenzione!
L’assemblea può sempre intervenire a riguardo – anche nei casi in cui manchi un regolamento condominiale o di natura contrattuale – per deliberare la rimozione di eventuali tende in tutti i casi in cui risulti che la loro installazione comprometta la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico del fabbricato o di alcune sue parti.

🔺Tende e distanze legali
Prendiamo il caso di una tenda costruita da un condomino del piano sottostante rispetto alla finestra di chi abita al piano superiore: che dire riguardo il diritto di veduta di quest’ultimo?
Dando per scontato che sia stata rispettata la distanza legale per costruire l’opera, questa non dovrà avere caratteristiche permanenti bensì “transitorie”, dunque essere scorrevole con comando a manovella. Inoltre non dovrà pregiudicare permanentemente la possibilità di affacciarsi e vedere verso il basso, né diminuire l’aria e la luce al condomino del piano sovrastante.

🔺Balconi e tende da sole
Quando la soletta del balcone non sporge rispetto ai muri perimetrali dell’edificio (balconi incassati), si considera comune ai proprietari dei piani sovrapposti; dunque che deve installare una tenda da sole nel sottobalcone non dovrà chiedere alcuna autorizzazione al proprietario del piano superiore.
Invece, i balconi che sporgono completamente dalla facciata condominiale (Balconi aggettanti) costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono al proprietario di questa.
In questo caso il condomino dell’appartamento sottostante può agganciare la tenda da sole chiedendo il permesso al condomino soprastante.
Nel caso in cui il sottobalcone del balcone (aggettante o incassato) è decorativo (ha fregi, stucchi, decorazioni) allora è considerato una parte comune (parte della facciata): di conseguenza l’installazione della tenda deve essere autorizzata dall’assemblea.

… E CON L’ESTATE ARRIVANO ANCHE PIÙ LITI CONDOMINIALI!

L’estate sta per arrivare e questa è certamente una buona notizia, in particolare modo per coloro che hanno già programmato le vacanze fuori.
E per chi resta in città, invece?
Diciamolo, probabilmente chi rimane a casa è più frustrato e irascibile perché non ha la possibilità di evitare il caldo, magari andando al mare o in montagna.
E i mali, purtroppo, non si riducono a questa considerazione perché bisogna sapere che questo stato d’animo farà sì che i mesi di luglio e agosto si trasformino nei più difficili dell’anno!
Mesi nei quali la soglia di sopportazione rasenterà lo zero e sarà una delle maggiori cause scatenanti di liti e discussioni in quantità superiori alla norma. Molto superiore.
E dunque nemmeno le strade che si svuoteranno, grazie alle partenze, consentiranno a chi resta in città di trovare un po’ di pace e di preservare la serenità.
Anzi, capita ancora di più che, complice il gran caldo, che, all’interno dei condomini, qualche vicino possa risultare ancor più fastidioso e pignolo del solito e quindi complicare la giornata già pesante di chi sta in casa.

🔺Ma quali sono le cause che scatenano le maggiori liti condominiali, sotto il caldo sole di agosto?

Premettiamo che la maggioranza delle liti nascono e aumentano a causa di forti intolleranze nei confronti dei comportamenti di qualche vicino, spesso profondamente differenti dal nostro stile di vita, e che quasi sempre è assente la voglia di cooperare per cercare di trovare soluzioni condivise che permettano a tutti di vivere più serenamente.
Detto ciò, di seguito i motivi più comuni di lite condominiale:

🔺Immissioni di odori.

In questi rientrano le emanazioni molto forti di odori di cibo, le cui tracce permangono negli ambienti comuni molto a lungo, oppure, ad esempio, l’immondizia lasciata sul pianerottolo in comune.

🔺Condizionatori.

Spesso è fonte di discussione proprio la collocazione dell’installazione dei condizionatori d’aria negli edifici condominiali che può deturpare l’estetica dell’immobile. Senza contare poi le immissioni rumorose che ne derivano oppure il liquido che questi rilasciano e che può cadere ai piani inferiori, sui balconi altrui.

🔺Oggetti personali collocati in aree comuni.

Molto spesso avviene che, sui pianerottoli (ovvero, spazi comuni), vengano lasciati oggetti propri come passeggini, tavoli, sedie, piante, ecc…

🔺Utilizzo improprio delle aree comuni.

Ci riferiamo agli utilizzi di tali aree al di fuori dei propri diritti, come per esempio parcheggiare l’automobile in posti differenti dagli spazi di parcheggio comune, impedendo magari le manovre altrui e suscitando dunque le ire dei vicini.

🔺Annaffiatura di piante.

In estate si Innaffiano più spesso le piante e ancor più frequentemente si investono e bagnano i piani sottostanti creando fastidì e tensioni. Attenzione!

🔺Animali domestici.

Stiamo parlando del continuo abbaiare di cani, lasciati magari liberi nelle parti comuni, o anche dei loro “bisogni” lasciati in giro dai padroni degli stessi.

🔺Tovaglie o tappeti sbattuti/bucato steso.

Diciamo che è vietato sbattere tovaglie e/o tappeti che possono sporcare i balconi altrui, come pure stendere il bucato dalla parte delle facciate comuni. Manco a dirlo, i mozziconi non si devono gettare dalle finestre o dai balconi.

🔺Rumori.

Esistono delle soglie di normale tollerabilità che non vanno mai superate. In estate, poi, tenete conto che si tengono le finestre aperte per il gran caldo e quindi i rumori possono molestare il condominio (musica, la tv o la radio a volume alto, feste, porte sbattute, giochi dei bambini in cortile durante le ore di riposo).

🔺Attenzione!
In attesa dell’arrivo dell’estate, raccomandiamo tanta tolleranza ma anche di provare ad essere più empatici e meno egoisti. Soprattutto speriamo che il rispetto per gli altri ci spinga sempre ad assumere atteggiamenti cortesi ed educati. Le basi, insomma! A prescindere!

SPESE CONDOMINIALI: QUALI SONO E COME SI RIPARTISCONO?

Le spese condominiali sono un impegno riguardante le parti comuni di un edificio che grava su tutti i comproprietari.
In un condominio, infatti, non esistono solo i beni di proprietà esclusiva, come gli appartamenti, ma anche gli spazi di proprietà comune alle cui spese di gestione e manutenzione devono partecipare tutti i proprietari.

🔺Quali sono i beni comuni?

Rientrano nelle parti comuni:
– le zone dell’edificio destinate all’uso comune, come il suolo su cui sorge lo stesso, il tetto, la facciata, il portone, l’androne, le scale, i cortili ecc.;
– le aree destinate a parcheggio e le zone dedicate ai servizi comuni (lavanderie, stenditoi, sottotetti ecc.);
– impianti, macchinari e installazioni destinati all’uso comune (ascensori, impianti idrici e fognari, impianti di distribuzione del gas, del riscaldamento e dell’energia elettrica ecc.).
Tutti questi beni sono soggetti a continui costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria

🔺Cosa comprendono le spese condominiali?

Le spese condominiali possono essere di natura:
– ordinaria e dunque calcolate nella quota mensile che ciascun condomino versa secondo le modalità previste nel regolamento interno.
– straordinaria poiché prive di carattere di continuità e periodicità. Queste sono legate a interventi eseguiti in caso di necessità.

Le spese, dunque, nello specifico, sono così suddivise:
• Spese di gestione ordinaria:
includono i costi necessari per il normale funzionamento dell’edificio condominiale. Vi rientrano le spese per l’energia elettrica delle parti comuni, l’acqua, l’illuminazione, la pulizia, l’ascensore, la manutenzione del verde, le spese di sicurezza e altri servizi di uso comune.

• Spese di manutenzione straordinaria
riguardano interventi di manutenzione o miglioramenti che non sono di carattere ordinario, ma che sono necessari per il corretto funzionamento e la conservazione dell’edificio nel tempo. Per esempio le riparazioni strutturali, la sostituzione di parti comuni, l’installazione di nuovi impianti, la ristrutturazione di facciate o tetto e altri interventi.

• Spese di amministrazione
includono i costi legati all’amministrazione e alla gestione del condominio, i costi di redazione e invio delle comunicazioni, le spese per la tenuta dei registri e la gestione della contabilità condominiale.

• Spese di assicurazione: ogni condominio dovrebbe avere una polizza assicurativa per coprire eventuali danni o responsabilità che potrebbero verificarsi all’interno dell’edificio, dunque tali spese vengono ripartite tra i diversi proprietari.

Attenzione! Tutte le spese condominiali devono essere votate in assemblea a maggioranza dei condomini, ma in alcuni casi sono obbligatorie e la legge prevede che si può procedere comunque, a prescindere dall’approvazione dell’assemblea, ed effettuare i lavori che comportano tali spese, per esempio se questi riguardano la stabilità dei muri maestri e le cinte murarie, la sostituzione di travi o il rinnovamento di tetti e solai.
Nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali, a prescindere dal suo effettivo utilizzo dei beni comuni. A tal proposito l’art. 1118 comma 2 del codice Civile prevede che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e deve quindi sempre (e comunque) provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

🔺 Come vanno ripartite le spese condominiali?

Il codice civile negli articoli dal 1123 al 1126 disciplina la modalità di ripartizione delle spese tra i condomini.
Nella maggior parte dei casi, la ripartizione delle spese avviene in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare, ossia la quota di proprietà che ogni condomino possiede sull’intero condominio.
La quota di proprietà è determinata in base a vari fattori:
– la dimensione dell’unità,
– la sua posizione all’interno dell’edificio
– altri criteri specificati nel regolamento condominiale.
E ciascun condomino contribuisce alle spese condominiali in base ai suoi millesimi di proprietà.
Per esempio, se un condomino possiede il 15% dei millesimi di proprietà totali, dovrà coprire il 15% delle spese condominiali.
La somma dei millesimi di tutte le unità immobiliari darà come risultato 1000, che è il valore convenzionalmente attribuito all’intero condominio (da qui, appunto, la definizione di millesimi).

Attenzione! Esiste tuttavia un secondo criterio, che affianca quello proporzionale, relativo al grado di fruizione dei beni comuni di ciascun condomino. Alcuni beni e servizi, infatti, non sono utilizzati da tutti i condomini nella stessa misura. Per esempio, l’utilizzo dell’ascensore non è usato allo stesso modo da chi abita al piano terra di un palazzo, pertanto questa tipologia di spese viene ripartita per metà in relazione ai millesimi e per metà in base all’altezza del piano dove è collocata l’unità immobiliare. Lo stesso dicasi per la manutenzione delle scale.

È importante che la ripartizione delle spese condominiali sia corretta per garantire la gestione e il mantenimento dell’edificio condominiale, ma anche per evitare conflitti tra i condomini e garantire un ambiente di convivenza sereno all’interno del condominio.
Tutti i valori millesimali delle unità immobiliari di un condominio sono riportati nelle tabelle millesimali, che vengono redatte da tecnici qualificati (solitamente geometri, ingegneri o architetti) e che devono essere approvate dall’assemblea condominiale con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.

🔺Come si pagano le spese condominiali?

Il pagamento delle spese varia da condominio a condominio e avviene in base alle modalità stabilite dal regolamento condominiale. Solitamente il versamento della quota mensile viene effettuato tramite bonifico bancario, oppure con un Rid bancario, ossia l’addebito diretto su conto corrente, o anche con un bollettino postale. Meno frequenti, ma comunque validi per legge, sono anche i contanti e gli assegni, anche se il pagamento in contanti non fornisce una tracciabilità adeguata e potrebbe generare problemi di gestione contabile.
In ogni caso, una volta effettuati i versamenti, è buona abitudine conservare le ricevute o documentazione di avvenuto pagamento, affinché, in caso di problematiche o controversie, si possa sempre dimostrare di essere in regola.
È importante inoltre rispettare le scadenze di pagamento stabilite per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora. Tuttavia, in caso di difficoltà nel pagamento delle spese condominiali, è consigliabile comunicarlo all’amministratore condominiale per trovare soluzioni alternative o negoziare piani di rateizzazione.

🔺E se un condòmino non paga le spese condominiali?

Il pagamento delle spese condominiali è obbligatorio e in caso di mancato pagamento si rischiano diverse conseguenze. Naturalmente, prima di procedere per vie legali, l’amministratore solleciterà i pagamenti tramite raccomandata o altri mezzi di comunicazione.
Se neppure con i solleciti la situazione viene regolarizzata, è possibile che si passi a ulteriori decisioni che possono aggravare la posizione del condomino, per esempio applicando interessi di mora o sanzioni previste dal regolamento condominiale.
Qualora si persistesse nel mancato pagamento, il condominio può avviare azioni legali per recuperare le somme dovute e, nei casi più estremi, il condominio può persino richiedere il pignoramento dei beni del moroso.

STUDIO MEDICO IN CONDOMINIO: QUALI REGOLE VANNO RISPETTATE?

La presenza di uno studio medico in condominio è spesso ragione di lamentele e tensioni tra condòmini, nello specifico tra il dottore e i condòmini per quanto riguarda il comportamento dei pazienti tacciati di sporcare, far rumore,usare troppo l’ascendore, ecc.
Ma partiamo dal principio.

🔺Si può aprire uno studio medico in condominio?

Certo, a meno che il regolamento contrattuale non lo escluda espressamente. Precisiamo però che il regolamento deve essere votato all’unanimità oppure approvato dall’originario proprietario del fabbricato e può imporre limiti alle singole unità immobiliari, determinandone una sola destinazione d’uso.

🔺Se i pazienti consumano o sporcano di più gli spazi comuni, è possibile far pagare maggiori spese allo studio medico?

A meno che non si raggiunga un accordo unanime, o che ciò non sia già previsto dal regolamento, non si può chiedere al proprietario dello studio medico un maggiore onere contributivo, neanche se i pazienti sporcano le scale o usano troppo l’ascensore.
Dunque, l’assemblea non può decidere a maggioranza di far pagare maggiori spese condominiali allo studio medico, in tal caso la delibera sarebbe nulla.
Però, c’è un però.
Gli artt. 1123, 1124, 1126 c.c. prevedono che le spese condominiali si debbano ripartire secondo determinati criteri: millesimi di proprietà e in base “all’uso differenziato”. Questo significa per esempio, che lo studio medico pagherà le spese sulla base dei millesimi di proprietà come l’unità immobiliare destinata a “civile abitazione”. Qualora invece, in sede di redazione delle tabelle millesimali, la destinazione dell’unità immobiliare fosse modificata a “uso ufficio”, questo comporterebbe l’attribuzione di un coefficiente più alto di quella destinata a civile abitazione.
Insomma è la destinazione dell’uso dell’unità immobiliare che contiene la differenza in grado d’incidere sulla partecipazione alle spese.
Per quanto riguarda, invece, le “spese a consumo”, se lo studio medico utilizza più acqua o riscaldamento o corrente, pagherà in base al consumo effettivo del servizio.

🔺Quali regole condominiali devono rispettare i pazienti?

Spesso accade che i pazienti stazionino sul pianerottolo oppure nell’androne dell’edificio, in attesa di entrare dal medico, creando intralcio ai proprietari. Come sappiamo i pianerottoli e le scale sono di proprietà comune, ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile.
Quindi quando qualcuno li utilizza in modo tale da impedire il godimento agli altri condòmini, ex articolo 1102 del codice civile, pone in essere un comportamento non corretto che può perfino dare luogo a un’azione giudiziaria.
Attenzione! Questa regola si applica a tutti, anche a coloro che non sono condòmini, come ad esempio i pazienti dello studio medico.
Certo, questi non potranno essere sanzionati con una multa condominiale perché non sono proprietari, tuttavia contro di loro potrebbe essere intrapresa un’azione giudiziaria, eventualmente anche d’urgenza, se v’è pericolo di un immediato e irreparabile danno.
Inoltre vi è la possibilità di agire direttamente contro il titolare dello studio medico, qualora favorisse l’occupazione dei beni comuni da parte dei pazienti, anche perché consentire ai pazienti in attesa, di sostare sul pianerottolo o sulle scale comuni viola disposizioni di igiene all’interno dello stabile in condominio.
È necessario che il medico rispetti le disposizioni relative all’apertura e al mantenimento dello studio di medicina generale imposte dal Servizio sanitario nazionale, che prevedono l’esistenza di un’adeguata sala di attesa e di un sistema di prenotazione delle visite dei pazienti.

🔺I pazienti possono parcheggiare in condominio?

I pazienti dello studio medico in condominio possono parcheggiare negli spazi comuni, a meno che non sussista un espresso divieto. L’assemblea condominiale però, con una delibera a maggioranza, può prevedere il divieto di parcheggio per le auto delle persone che non sono condòmini e scegliere di riservare il parcheggio ai soli condòmini

RISTRUTTURAZIONI IN APPARTAMENTO: REGOLE DA RISPETTARE

Immaginiamo di dover effettuare dei lavori in casa. Certo, quando si vive in una villetta lo svolgimento dei lavori può essere molto flessibile, ma in un condominio esistono sempre delle regole da rispettare per non disturbare gli altri condòmini ma anche per salvaguardare e tutelare le caratteristiche dell’immobile.
Come sappiamo, per iniziare i lavori nel proprio appartamento, ci sono delle procedure da espletare con il comune che, solitamente, è il tecnico incaricato a svolgere. Non tutti sanno, però, che, quando si tratta di lavori in condominio, occorre inviare una comunicazione all’amministratore, sarà lui infatti a fare le opportune verifiche affinché i lavori previsti rispettino le caratteristiche dell’edificio sotto il profilo architettonico e, soprattutto, che non ne intacchino la stabilità e la sicurezza.

🔺Orari in cui effettuare i lavori
Quando si decide di fare dei lavori di ristrutturazione in casa è importante prestare attenzione agli orari in cui svolgerli, tenendo conto delle ordinanze del comune dove l’immobile è ubicato, ma anche e soprattutto in base al regolamento di condominio che specificherà le fasce orarie più consone alle esigenze di tutti i condòmini.
Ad ogni modo, in assenza di specifiche indicazioni in merito, eventualmente, gli orari di lavoro da osservare vanno 8.00 alle 12.30 del mattino e dalle 16.00 alle 19.00 del pomeriggio; con divieto di lavorare nei weekend e nei giorni di festa.

🔺Rumori molesti durante i lavori
Per quanto riguarda il rumore, invece, l’Art. 844 “Immissioni” del codice civile prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”Questo significa che esiste una soglia di tollerabilità per i rumori dovuti ai lavori e che tali soglie non dovrebbero essere superate.

Attenzione!! Quando si svolgono dei lavori occorre fare attenzione anche ad altri aspetti, ad esempio al fatto che le parti condominiali non possono essere utilizzati come luogo di deposito dei materiali – se non per il tempo strettamente necessario – e che l’ascensore non può essere utilizzato come montacarichi.
Infine, se nell’effettuare i lavori si creano dei danni ai vicini, il proprietario dell’immobile è tenuto all’eventuale risarcimento dei danni.

🔺Come comunicare ai condòmini l’inizio dei lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento?
Se stai pensando di ristrutturare il tuo appartamento, situato all’interno di un condominio, sappi che, anche se il tuo appartamento è proprietà privata, dovrai avvisare gli altri condòmini. In che modo occorre procedere? L’articolo 1122 del Codice Civile, al secondo comma, stabilisce che prima di cominciare con gli interventi è necessario avvisare l’amministratore. Sarà poi lui a dover informare l’assemblea condominiale.
Sempre lo stesso articolo, ribadisce che i lavori di ristrutturazione non devono pregiudicare l’agibilità degli spazi comuni, dunque saranno il proprietario e l’amministratore ad assicurarsi che sicurezza, stabilità e decoro del condominio non siano compromessi.

🔺Quali tipologie di lavori richiedono la comunicazione all’amministratore?
Bisogna comunicare i lavori all’amministratore e, di riflesso, all’assemblea condominiale quando si effettua:
• rifacimento del bagno
• ristrutturazione dei pavimenti
• interventi strutturali
• rifacimento degli impianti
• qualsiasi altro tipi di intervento di ristrutturazione
Sia che lo si faccia nella modalità fai da te che affidandosi ad un’impresa edile, sarà necessario preparare una lettera che informi chi di dovere.

🔺Esempio di un fac simile, per scrivere la lettera all’amministratore:

Luogo, data

Egr. Sig./Sig.ra/Sig.na xxx,

con la presente, ai sensi dell’Art. 1122 del Codice Civile, La informo che ho necessità di effettuare i lavori di ristrutturazione/rifacimento xxx presso l’appartamento situato nel condominio in via xxx civico xxx piano/scala xxx.
Si stima che l’inizio dei lavori avverrà in data xxx alle ore xxx. e termineranno presumibilmente in data xxx. I suddetti lavori non comporteranno pregiudizio per lo stabile, per le parti comuni e per la sicurezza dell’edificio. Inoltre, non implicheranno danneggiamenti o rovina al decoro architettonico del condominio.
Cordiali saluti,
firma

(Eventualmente bisognerà inserire anche anche un eventuale avviso circa la necessità di predisporre ponteggi per carico e scarico dei materiali)

🔺 Occorre anche scrivere una lettera di scuse ai condòmini?
Non è obbligatorio farlo, essendo questa un’attività in capo all’amministratore del condominio, ma se si vuole mantenere dei buoni rapporti con i vicini si può scrivere una lettera anche a loro. In questo caso non si tratterà di un documento ufficiale, ma di una cortesia, un avviso in cui ci si scusa per gli inevitabili rumori e gli eventuali e momentanei disagi.
Si può poi appendere la comunicazione in un luogo di passaggio ben visibile a tutti.

ASCENSORE: I CONDÓMINI CHE NON LO USANO, DEVONO PAGARE LE SPESE CONDOMINIALI?

L’articolo 1117 codice civile afferma che l’ascensore è un impianto che appartiene a tutti i condómini in quanto rientrante tra le cosiddette parti comuni. È per questo motivo che, a prescindere dal fatto che venga o meno utilizzato da tutti, ciascun condòmino dovrà versare le spese condominiali, in funzione della quota millesimale.
Questo vale anche per le spese dovute per la manutenzione e la sostituzione dell’ascensore, esse infatti dovranno essere corrisposte da tutti i condòmini, in quanto ciò che è rilevante è l’uso “potenziale” che si possa fare dell’impianto. Chi abita al primo piano, anche se oggi usa solo le scale e non l’ascensore, non è detto che anche in futuro non possa usufruirne. Nel’articolo 1124 codice civile infatti, viene affermato che gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. E l’uso a cui fa riferimento la norma è un uso potenziale, a prescindere dall’impiego effettivo del bene. La spesa, dunque, sarà ripartita tra tutti i condomini per metà in funzione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. La determinazione della parte di quota è infatti connessa anche al deterioramento dell’impianto dovuto all’uso.

 

🔺Affittuari e affittanti: chi deve pagare l’ascensore? 

L’articolo 1576 del Codice Civile e la Legge 392/78, nello specifico l’articolo 9, specifica che durante la locazione sarà il locatore a dover aver cura di riparazioni importanti, mentre la piccola manutenzione sarà a carico del conduttore. Ciò significa, quindi, che anche le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico del conduttore, come l’ascensore nell’eccezione della pulizia, del funzionamento e della manutenzione ordinaria, rientri nelle spese dovute dal conduttore.
Il conduttore sarà obbligato a pagare la pulizia, l’elettricità, la manutenzione ordinaria ma nulla più, al proprietario dell’immobile toccherà invece la spesa riguardante un ammodernamento in ottica normativa. Infatti, se si dovesse modificare o installare qualcosa per poter modernizzare e rendere nuovamente a norma l’ascensore, non dovrà mai essere il conduttore a pagarne la quota. Stessa cosa in caso di guasto dell’ascensore, infatti se durante uno dei controlli biennali si trovassero dei malfunzionamenti, dovranno essere i locatori e proprietari di immobile a mettere la quota necessaria per effettuare gli interventi. In caso fosse necessario la sostituzione o interventi costosi, in nessun caso potrà essere chiesta una quota agli affittuari.

 

🔺Ci si può opporre all’installazione di un ascensore, in uno stabile che ne è privo?

Premettiamo che l’installazione di un ascensore è considerata una modifica che rientra fra le categorie innovative, quindi una miglioria per lo stabile.
Questo significa che esistono pochissimi casi in cui un condomino può opporsi a questa miglioria, e cioè nel caso in cui la sua installazione metta in pericolo la sicurezza e la stabilità dell’edificio; o anche nel caso in cui l’aggiunta dell’ascensore rovini inevitabilmente il decoro architettonico. Ci si potrà inoltre opporre alla sua realizzazione qualora limitasse o impedisse totalmente il godimento della parte comune – per esempio il pianerottolo – anche ad un solo condomino. In questi casi si potrà presentare l’impugnazione della delibera amministrativa al Tribunale.

Attenzione!! Nel caso in cui si sarà costretti a dover accettare l’installazione dell’ascensore all’interno del condominio, vi è la possibilità di non doverlo per forza pagare o utilizzare!
Questo accadrà solo se durante un’assemblea si effettuasse una delibera all’unanimità in cui i condomini concordassero che solo gli interessati paghino l’ascensore e ne usufruiscano, installandone uno munito di chiave. In questo modo solo i condomini che detengono le chiavi potranno usufruirne e solo loro o i loro conduttori ne pagheranno le spese, mentre gli altri inquilini e/o condomini ne saranno assolti.

Precisiamo!! Questa ipotesi decade assolutamente se nello stabile è presente un disabile e si rientra nella casistica dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

🔺I proprietari di negozi al piano terra devono partecipare alle spese di scale e ascensore?

A meno che il regolamento di condominio – approvato all’unanimità — non dispone diversamente, anche chi è proprietario di un locale al piano terra, dotato di un proprio accesso autonomo, è tenuto a contribuire alle spese dell’ascensore e delle scale. Questo perché entrambi gli impianti gli consentono l’accesso alle parti comuni dell’edificio (soffitta, tetto, lastrico solare, terrazza, cantine, ecc.). Il fatto che tale proprietario non acceda mai a tali luoghi, è irrilevante in quanto già il semplice uso potenziale e l’irrinunciabilità alla proprietà comune dell’impianto lo obbliga a pagarne le spese