đAssicurazione del fabbricato condominiale: disciplina normativa, ripartizione della spesa e gestione.
Lâassicurazione dellâedificio è una delle principali voci presenti nel bilancio condominiale. Chiariamo con precisione quale sia il suo inquadramento giuridico, quando può essere prevista e come si ripartisce la relativa spesa.
Lâassicurazione del condominio è obbligatoria?
Nel Codice Civile non esiste un obbligo generale di stipulare una polizza assicurativa per il fabbricato condominiale.
Tuttavia, lâassicurazione può divenire obbligatoria in due casi:
- Se prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale (quello approvato allâunanimitĂ o richiamato nei singoli atti di acquisto);
- Se deliberata dallâassemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie.
In assenza di tali presupposti, la stipula rimane una scelta assembleare, non un obbligo imposto dalla legge.
Base normativa e poteri dellâamministratore
Lâamministratore, ai sensi dellâArt. 1130 Codice Civile, deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dellâedificio.
La stipula o il rinnovo di una polizza assicurativa rientra normalmente tra tali atti, previa autorizzazione assembleare, poichĂŠ mira alla tutela del patrimonio comune contro eventi dannosi.
Cosa copre la polizza âglobale fabbricatiâ
Non esiste un contenuto minimo stabilito per legge. Le coperture dipendono esclusivamente dal contratto sottoscritto con la compagnia assicurativa.
Nella prassi, le polizze globali fabbricati possono comprendere:
- danni da incendio e scoppio;
- danni da acqua condotta;
- eventi atmosferici;
- responsabilitĂ civile verso terzi per danni derivanti da parti comuni;
- tutela legale (se prevista).
à fondamentale precisare che le singole unità immobiliari, per i beni di proprietà esclusiva, non sono automaticamente coperte, salvo diversa previsione contrattuale. Il proprietario può quindi valutare una polizza integrativa personale.
Ripartizione della spesa assicurativa
La spesa relativa allâassicurazione delle parti comuni si ripartisce secondo i criteri generali stabiliti dallâArt. 1123 Codice Civile:
le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietĂ di ciascuno (millesimi), salvo diversa convenzione.
Pertanto la regola generale è la ripartizione per millesimi di proprietĂ ; una diversa suddivisione è possibile solo se prevista dal regolamento contrattuale o approvata allâunanimitĂ .
Gestione del sinistro
In caso di evento dannoso che coinvolga parti comuni:
- lâamministratore provvede alla denuncia del sinistro nei termini previsti dalla polizza;
- coordina i rapporti con il perito e la compagnia;
- informa lâassemblea sugli sviluppi;
- cura lâesecuzione degli interventi di ripristino.
Una gestione tempestiva è essenziale per evitare responsabilità e contenziosi.
Aggiornamento del valore assicurato
Il valore dellâedificio può mutare nel tempo (interventi di ristrutturazione, adeguamenti impiantistici, riqualificazioni energetiche).
Ă buona prassi verificare periodicamente:
- lâadeguatezza del massimale;
- le franchigie previste;
- le eventuali esclusioni di garanzia;
- la corrispondenza tra valore reale del fabbricato e valore assicurato.
Attenzione! Una sottostima può comportare lâapplicazione della regola proporzionale e quindi un indennizzo ridotto.
Ricapitolando:
Lâassicurazione del fabbricato condominiale:
non è obbligatoria per legge in via generale ma può essere resa obbligatoria da regolamento o delibera!
Inoltre:
- costituisce uno strumento di tutela patrimoniale delle parti comuni;
- comporta una spesa ripartita secondo i criteri dellâart. 1123 c.c.
Una corretta impostazione contrattuale e una gestione trasparente della polizza contribuiscono alla stabilitĂ economica del condominio e alla prevenzione del contenzioso.




