📌Assicurazione del fabbricato condominiale: disciplina normativa, ripartizione della spesa e gestione.

L’assicurazione dell’edificio è una delle principali voci presenti nel bilancio condominiale. Chiariamo con precisione quale sia il suo inquadramento giuridico, quando può essere prevista e come si ripartisce la relativa spesa.

L’assicurazione del condominio è obbligatoria?

Nel Codice Civile non esiste un obbligo generale di stipulare una polizza assicurativa per il fabbricato condominiale.

Tuttavia, l’assicurazione può divenire obbligatoria in due casi:

  1. Se prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale (quello approvato all’unanimità o richiamato nei singoli atti di acquisto);
  2. Se deliberata dall’assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie.

In assenza di tali presupposti, la stipula rimane una scelta assembleare, non un obbligo imposto dalla legge.

Base normativa e poteri dell’amministratore

L’amministratore, ai sensi dell’Art. 1130 Codice Civile, deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.

La stipula o il rinnovo di una polizza assicurativa rientra normalmente tra tali atti, previa autorizzazione assembleare, poichĂŠ mira alla tutela del patrimonio comune contro eventi dannosi.

Cosa copre la polizza “globale fabbricati”

Non esiste un contenuto minimo stabilito per legge. Le coperture dipendono esclusivamente dal contratto sottoscritto con la compagnia assicurativa.

Nella prassi, le polizze globali fabbricati possono comprendere:

  • danni da incendio e scoppio;
  • danni da acqua condotta;
  • eventi atmosferici;
  • responsabilitĂ  civile verso terzi per danni derivanti da parti comuni;
  • tutela legale (se prevista).

È fondamentale precisare che le singole unità immobiliari, per i beni di proprietà esclusiva, non sono automaticamente coperte, salvo diversa previsione contrattuale. Il proprietario può quindi valutare una polizza integrativa personale.

Ripartizione della spesa assicurativa

La spesa relativa all’assicurazione delle parti comuni si ripartisce secondo i criteri generali stabiliti dall’Art. 1123 Codice Civile:

le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietĂ  di ciascuno (millesimi), salvo diversa convenzione.

Pertanto la regola generale è la ripartizione per millesimi di proprietà; una diversa suddivisione è possibile solo se prevista dal regolamento contrattuale o approvata all’unanimità.

Gestione del sinistro

In caso di evento dannoso che coinvolga parti comuni:

  • l’amministratore provvede alla denuncia del sinistro nei termini previsti dalla polizza;
  • coordina i rapporti con il perito e la compagnia;
  • informa l’assemblea sugli sviluppi;
  • cura l’esecuzione degli interventi di ripristino.

Una gestione tempestiva è essenziale per evitare responsabilità e contenziosi.

Aggiornamento del valore assicurato

Il valore dell’edificio può mutare nel tempo (interventi di ristrutturazione, adeguamenti impiantistici, riqualificazioni energetiche).

È buona prassi verificare periodicamente:

  • l’adeguatezza del massimale;
  • le franchigie previste;
  • le eventuali esclusioni di garanzia;
  • la corrispondenza tra valore reale del fabbricato e valore assicurato.

Attenzione! Una sottostima può comportare l’applicazione della regola proporzionale e quindi un indennizzo ridotto.

Ricapitolando:

L’assicurazione del fabbricato condominiale:

non è obbligatoria per legge in via generale ma può essere resa obbligatoria da regolamento o delibera!

Inoltre:

  • costituisce uno strumento di tutela patrimoniale delle parti comuni;
  • comporta una spesa ripartita secondo i criteri dell’art. 1123 c.c.

Una corretta impostazione contrattuale e una gestione trasparente della polizza contribuiscono alla stabilitĂ  economica del condominio e alla prevenzione del contenzioso.